Skip Navigation LinksHome page > Lo Statuto

Lo Statuto

Associazione dei Giocatori di Ruolo, di Simulazione e di Società

LABYRINTH

PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Denominazione e Sede
È stata costituita il 16/11/1987 l'Associazione Culturale denominata "Associazione dei Giocatori di Ruolo, di Simulazione e di Società - LABYRINTH", indicata di seguito come l'Associazione, con sede legale in Genova.

Art. 2 - Scopi
L'Associazione è costituita con lo scopo di promuovere la divulgazione ad ogni livello dei giochi di ruolo, di simulazione, di società, di carte e sportivi attraverso la pratica e l'insegnamento degli stessi.
L'Associazione intende anche promuovere tornei, concorsi, convegni e scambi culturali tra Associazioni analoghe in Italia ed all'estero.
L'Associazione non ha scopo di lucro, le entrate saranno utilizzate per coprire le spese ed eventuali eccedenze saranno investite in programmi d'Istituto, nella pubblicazione di un organo d'informazione e in opere di beneficenza.
L'attività dell'Associazione è estranea ad ogni influenza di religione, di politica e di razza, in conformità con quanto disposto in materia dalla Costituzione italiana.

Art. 3 - Principi
L'Associazione si basa sui principi della partecipazione democratica e volontaria di tutti i suoi Soci. Tutte le cariche sono onorifiche e non prevedono alcun compenso.
L'Associazione al fine del raggiungimento degli scopi sanciti dall'Art. 2 può farsi promotrice della costituzione, ovvero può aderire a organizzazioni o federazioni tra associazioni analoghe a livello nazionale od internazionale.

Art. 4 - Organi sociali
Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea dei Soci,
  2. il Presidente,
  3. il Consiglio Direttivo,
  4. il Collegio dei Probiviri.
PARTE SECONDA
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 5 - Modalità d'iscrizione
Possono aderire all'Associazione in qualità di Soci le persone fisiche.
Per divenire Soci è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo; la domanda sarà posta ai voti solo se qualche Consigliere solleverà la richiesta di esclusione.
In ogni caso, dopo 30 giorni dalla presentazione, se non altrimenti deciso, la domanda è da intendersi automaticamente accettata.
In caso di non accettazione della domanda di ammissione, entro 30 giorni dalla delibera l'interessato può presentare ricorso che verrà sottoposto al Collegio dei Probiviri per la decisione definitiva.
La domanda di ammissione deve indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero telefonico e indirizzo e-mail.
L'ammissione all'Associazione Labyrinth comporta il versamento della quota di iscrizione, l'approvazione del presente Statuto e di ogni delibera degli organi interni.
I Soci verranno iscritti nel Registro dei Soci.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci
I Soci hanno il diritto di:

  1. frequentare i locali dell'Associazione Labyrinth negli orari stabiliti;
  2. partecipare all'Assemblea dei Soci secondo le norme statutarie e regolamentari;
  3. accedere a pieno titolo alle cariche dell'Associazione Labyrinth in rispetto delle norme statutarie e regolamentari;
  4. appellarsi al Collegio dei Probiviri per ogni controversia.

I Soci hanno il dovere di:

  1. osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere stabilite dal Consiglio Direttivo;
  2. versare una quota annuale per il pagamento della tessera sociale; sono altresì tenuti a versare le quote stabilite dal Consiglio Direttivo per poter partecipare ad attività sociali per le quali è prevista una quota di iscrizione.

Art. 7 - Sospensione, espulsione e radiazione dei Soci
I provvedimenti disciplinari che il Consiglio Direttivo può prendere nei confronti dei Soci sono:

  1. sospensione;
  2. espulsione;
  3. radiazione.

I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati quando:

  1. vìolino deliberatamente le disposizioni del presente Statuto o le delibere degli organi interni;
  2. si rendano morosi nel pagamento delle quote di iscrizione, senza giustificato motivo;
  3. in qualunque modo, deliberatamente, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Ogni sospensione, espulsione o radiazione sarà valida quando, dopo la decisione del Consiglio Direttivo, verrà ratificata dal Collegio dei Probiviri.
I Soci espulsi perdono la qualifica di Socio dell'Associazione ed i diritti connessi.
Decorsi due anni dalla espulsione, i Soci possono presentare istanza di riammissione al Consiglio Direttivo dell'Associazione che deciderà, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.
I Soci radiati sono espulsi definitivamente ed in perpetuo.
Le sospensioni, espulsioni e radiazioni verranno annotate nel Registro dei Soci.

PARTE TERZA
ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI;
STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 - L'Assemblea
L'Assemblea dei Soci è il supremo organo dell'Associazione e ad essa spettano i poteri deliberativi.
Essa si riunisce in sessione Ordinaria e in sessione Straordinaria.
L'Assemblea è costituita dai Soci dell'Associazione in regola con la quota d'iscrizione per l'anno in corso.
L'Assemblea dei Soci:

  1. stabilisce gli orientamenti generali delle attività dell'Associazione;
  2. elegge il Presidente tramite votazione a scrutinio segreto con la possibilità di poter esprimere una sola preferenza; per le prime due votazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea con diritto di voto, dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei presenti;
  3. elegge, con votazione separata e successiva, il Consiglio Direttivo tramite votazione a scrutinio segreto con la possibilità di poter esprimere fino a tre preferenze; i Consiglieri sono eletti a maggioranza semplice;
  4. elegge, con votazione separata e successiva, il Collegio dei Probiviri tramite votazione a scrutinio segreto con la possibilità di poter esprimere una sola preferenza; i Probiviri sono eletti a maggioranza semplice;
  5. approva i bilanci preventivi e consuntivi;
  6. delibera, in sessione Straordinaria, sulle proposte di modifica allo Statuto;
  7. delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno;
  8. delibera sulle proposte di adesione a organizzazioni o federazioni tra Associazioni;
  9. delibera, in sessione Straordinaria, sulla proposta di scioglimento dell'Associazione.

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea è convocata tramite comunicazione firmata dal Presidente dell'Associazione o dal Segretario, affissa in Sede almeno due settimane prima della riunione.
L'Assemblea viene obbligatoriamente convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e in via straordinaria su richiesta del Comitato Direttivo o di almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto che potranno farlo presentando domanda firmata al Presidente o al Segretario che provvederà ad affiggere in Sede un'apposita convocazione.
Tale convocazione avverrà obbligatoriamente entro il tempo massimo di un mese dalla data di presentazione della domanda.

Art. 10 - Validità di costituzione e deliberazioni dell'Assemblea
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o da altra persona eletta a maggioranza (assume provvisoriamente la Presidenza il Socio più anziano tra quelli aventi diritto di voto).
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero di Soci intervenuti.
La seconda convocazione non potrà avvenire prima di 1 ora dalla prima.
I Verbali delle delibere assembleari saranno firmati dal Presidente dell'Associazione, dal Segretario e dal verbalizzatore o, in ogni caso, da quest'ultimo e da un altro membro dell'Assemblea.
Il verbalizzatore è scelto tra i membri dell'Assemblea dei Soci con diritto di voto e, in mancanza di candidature, questo compito verrà assunto dal Segretario o dal Socio più giovane tra quelli aventi diritto di voto.
È ammesso farsi rappresentare per delega scritta.
Ogni Socio con diritto di voto può farsi carico al più di due deleghe.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è richiesta la presenza della maggioranza dei Soci in una Assemblea Straordinaria appositamente convocata; non sono ammesse deleghe di alcun tipo.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, presieduto dal Presidente e composto da un minimo di quattro ad un massimo di dieci Consiglieri scelti tra i membri dell'Assemblea aventi diritto al voto, i quali rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo, qualora per un qualsiasi motivo non fosse composto dal numero minimo di Consiglieri, deve convocare entro 90 giorni un'Assemblea dei Soci al fine di eleggere i Consiglieri necessari a raggiungere il numero minimo previsto. I Consiglieri così eletti decadono insieme agli altri.
Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo quei Soci che svolgano in proprio e/o a fini di lucro attività connesse con gli scopi dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo:

  1. eleggere nell'ambito dei suoi componenti il Vice Presidente, il Segretario dell'Associazione e il Tesoriere dell'Associazione;
  2. deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci ed il relativo Ordine del Giorno;
  3. proporre all'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo e preventivo;
  4. attuare il programma stabilito dall'Assemblea dei Soci;
  5. stabilire, su proposta del Tesoriere, l'ammontare delle quote sociali;
  6. stabilire eventuali esenzioni dal pagamento delle quote sociali comunicandone le motivazioni all'Assemblea dei Soci;
  7. decidere l'ammissione di coloro che fanno domanda d'iscrizione;
  8. stabilire e delegare i poteri di firma;
  9. compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, esclusi quelli demandati all'Assemblea;
  10. emanare i regolamenti necessari al funzionamento dell'Associazione;
  11. proporre all'Assemblea l'Adesione ad organizzazioni e/o federazioni di Associazioni e le eventuali modifiche statutarie necessarie all'uopo;
  12. riferire all'Assemblea dei Soci sull'attività svolta per mezzo di una relazione annuale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno o quando il Presidente o il Segretario o tre Consiglieri lo ritengano opportuno.
La riunione è valida se sono presenti, di persona la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
La convocazione può avvenire tramite affissione in sede, messaggi SMS, messaggi e-mail, avvisi consegnati a mano, almeno cinque giorni prima della data stabilita.
È possibile attuare una convocazione con procedura d'urgenza, a patto che la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo, una volta riuniti, l'approvino con una votazione.
Le delibere e le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le delibere del Consiglio Direttivo dovranno essere trascritte su apposito libro dei verbali, firmate dal Presidente e dal Segretario, facente funzione di verbalizzatore, o comunque da due Consiglieri.
I membri del Consiglio Direttivo decadono qualora siano assenti senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive.

Art. 12 - Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e presiede sia il Consiglio Direttivo che l'Assemblea dei Soci.
Il Vice Presidente, in caso di assenza del Presidente, lo sostituisce in tutte le sue attribuzioni.
Compito del Presidente, in particolare, è quello di coordinare le attività dell'Associazione.
È potere del Presidente convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.
Il Presidente esercita i compiti e le funzioni attribuite dal presente Statuto al Consiglio Direttivo in quei casi di urgenza e necessità in cui non possa essere validamente convocato il Consiglio Direttivo stesso.
Qualunque decisione così assunta verrà trascritta sul libro dei verbali e dovrà essere ratificata, pena la decadenza, dal Consiglio Direttivo in una riunione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della decisione.

Art. 13 - Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone elette dall'Assemblea tra i Soci aventi diritto di voto.
Il Collegio dura in carica quattro anni.
La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione.
In particolare è compito del Collegio, qualora il Consiglio Direttivo sospenda, espella o radii un Socio, ascoltate le ragioni del Consiglio Direttivo (rappresentato dal Segretario) e del Socio (eventualmente coadiuvato da altro Socio), potrà ratificare e quindi rendere valida la delibera, oppure non ratificarla e renderla nulla.
Qualora il Socio non si presenti secondo quanto stabilito dal Collegio, la delibera verrà comunque discussa.
Tutti i Soci, qualora non abbiano ricavato adeguata soddisfazione dal Consiglio Direttivo, si possono appellare al Collegio dei Probiviri per lamentare ingiustizie o torti subiti.
Il Collegio ha il compito di indagare sui medesimi e di inoltrare al Consiglio Direttivo una relazione sui fatti, con eventuali proposte di soluzioni pratiche.

Sono inoltre compiti del Collegio:

  1. l'interpretazione delle norme dello Statuto;
  2. la risoluzione di eventuali conflitti di competenza tra gli organi sociali;
  3. la verifica della legittimità delle delibere e decisioni degli organi sociali (eccettuate quelle dell'Assemblea); qualora ne ravvisi l'illegittimità, deve informare l'Assemblea dei Soci;
  4. verificare la corretta tenuta del libro dei Soci da parte del Segretario e di determinare in caso di controversie il numero e l'identità dei Soci aventi diritto di voto;
  5. convocare i membri del Consiglio Direttivo che siano risultati assenti a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo per accertare le motivazioni e qualora queste non siano ritenute soddisfacenti, ad insindacabile giudizio del Collegio, proclamare decaduto il Consigliere;
  6. dirimere le controversie di carattere ludico, prendendo in esame gli eventuali ricorsi dei soci.
PARTE QUARTA
PATRIMONIO E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 - Patrimonio dell'Associazione
I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:

  1. quote sociali il cui ammontare è stabilito ogni anno dal Consiglio Direttivo;
  2. quote d'iscrizione alle manifestazioni organizzate dall'Associazione;
  3. contributi e donazioni da parte di enti pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune, Circoscrizione, ecc.), enti privati, società, istituti e persone;
  4. altre eventuali entrate.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai mezzi finanziari e da ogni altro oggetto acquistato dall'Associazione o ad essa donato.

Art. 15 - Esercizio finanziario
L'esercizio dell'Associazione inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, conferendo loro i necessari poteri, e delibererà sulla destinazione del patrimonio.

Art. 17 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e della Legge.

Il presente Statuto è stato letto, discusso ed approvato
nell'Assemblea Straordinaria dei Soci il 24 settembre 2008.