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Statuto Associazione Labyrinth

Art. 1 - Denominazione e sede
È stata costituita il 16/11/1987 la "Associazione Labyrinth".
L'Associazione Labyrinth è un ente del Terzo Settore che assume la forma giuridica di associazione.
L'ente, di seguito denominato "Associazione", è una Associazione di Promozione Sociale per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore; l'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale e dell'acronimo "APS" è subordinato all'effettiva iscrizione presso il RUNTS.
Ad avvenuta iscrizione, la denominazione dell'Associazione sarà quindi "Associazione Labyrinth APS".
L'Associazione ha sede legale a Genova. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Finalità e attività
L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, mediante l'esercizio, in via stabile o principale, delle seguenti attività di interesse generale: organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
Per la realizzazione dei suddetti scopi, l'Associazione, che si propone di promuovere e diffondere la cultura del gioco come strumento di aggregazione ed educazione sociale e civile, esercita l'organizzazione e la gestione dei giochi di ruolo, di simulazione, di società, di carte e di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività.
Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle principali purché abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Art. 3 - Princìpi generali
L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.
La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 4 - Associati e modalità di adesione
Possono iscriversi all'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che si riconoscono nel presente Statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo.
L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato nel corso della prima seduta utile. La deliberazione è comunicata all'interessato. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
In caso di non accettazione della domanda, il Consiglio Direttivo entro 60 giorni deve darne comunicazione motivata all'interessato, il quale, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima riunione.
L'iscrizione all'Associazione verrà annotata nel Registro dei Soci e comporta il versamento della quota di iscrizione per l'anno in corso, l'approvazione del presente Statuto e di ogni delibera degli organi interni.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 - Rapporto associativo dei soci
I soci cessano di appartenere all'Associazione per mancato pagamento della quota associativa o per dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
I soci possono essere esclusi dall'Associazione con delibera motivata dell'assemblea per gravi e comprovati motivi qualora deliberatamente contravvengano ai doveri stabiliti dallo Statuto.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci
Gli associati hanno tra loro pari diritti e doveri.
I soci hanno il diritto di:

  1. partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
  2. godere del pieno elettorato attivo e passivo;
  3. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
  4. essere rimborsati delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata;
  5. esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

I soci hanno il dovere di:

  1. rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere stabilite dal Consiglio Direttivo;
  2. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
  3. versare la quota annuale per il pagamento della tessera sociale; sono altresì tenuti a versare le quote stabilite dal Consiglio Direttivo per poter partecipare ad attività sociali per le quali è prevista una quota di iscrizione;
  4. non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

Art. 7 - Organi sociali
Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea dei soci;
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. un Organo di controllo, eventuale, nominato al verificarsi delle condizioni di legge;
  5. un Organo di revisione, eventuale, nominato al verificarsi delle condizioni di legge.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Art. 8 - L'assemblea dei soci
L'assemblea dei soci è il supremo organo dell'Associazione e ad essa spettano i poteri deliberativi.
Essa si riunisce in sessione ordinaria e in sessione straordinaria.
L'assemblea è composta da tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Registro dei Soci, in regola con il pagamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente oppure, in subordine, da altra persona eletta a maggioranza.
L'assemblea dei soci:

  1. stabilisce gli orientamenti generali delle attività dell'Associazione;
  2. nomina e revoca il Presidente;
  3. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
  4. nomina e revoca, qualora istituito, i componenti dell'organo di controllo;
  5. nomina e revoca, qualora istituito, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
  6. approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale;
  7. delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  8. delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinazioni di esclusione eventualmente impugnate;
  9. delibera, in sessione straordinaria, sulle proposte di modifica dello Statuto;
  10. delibera, in sessione straordinaria, sulla proposta di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
  11. delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 9 - Convocazione dell'assemblea
L'assemblea ordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente per il rinnovo delle cariche e, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
L'assemblea straordinaria è convocata:

  1. su richiesta di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo;
  2. a seguito di richiesta motivata di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto;
  3. per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  4. per deliberare sulla proposta di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una assemblea ordinaria. Tale convocazione avverrà obbligatoriamente entro il tempo massimo di un mese dalla data di presentazione della domanda.

Art. 10 - Avviso di convocazione dell'assemblea
L'avviso di convocazione dell'assemblea può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, o altro sistema tecnologico che consenta la prova della avvenuta ricezione.
L'avviso di convocazione deve riportare il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea. La seconda convocazione non potrà avvenire prima che siano trascorse 24 ore dalla prima.
Tale avviso deve essere diramato almeno 8 giorni prima della data prevista per la prima convocazione.

Art. 11 - Validità delle assemblee
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'assemblea delibera con la maggioranza dei voti espressi.
L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
È possibile tenere le riunioni dell'assemblea in collegamento audio-video con interventi dislocati in più luoghi, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale.

Art. 12 - Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
Convoca e presiede l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, coordina le attività dell'Associazione e vigila sulla esecuzione delle delibere adottate. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.
È eletto dall'assemblea dei soci che può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
Il Presidente esercita i compiti e le funzioni attribuite dal presente Statuto al Consiglio Direttivo in quei casi di estrema urgenza necessari ad evitare pregiudizio all'Associazione. Qualunque decisione così assunta dovrà essere ratificata, pena la decadenza, dal Consiglio Direttivo in una riunione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della decisione.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.
È composto da un minimo di 4 a un massimo di 10 membri, ivi compreso il Presidente, eletti dall'assemblea. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.
Il Consiglio Direttivo cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo quei soci che svolgano in proprio o a fini di lucro attività connesse con gli scopi dell'Associazione.

Art. 14 - Funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, in particolare:

  1. elegge, al suo interno, il Vicepresidente;
  2. amministra l'Associazione;
  3. realizza i fini statutari attuando il programma stabilito dall'assemblea dei soci, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
  4. redige il bilancio d'esercizio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, e, se previsto, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
  5. stabilisce l'ammontare delle quote associative;
  6. delibera la convocazione dell'assemblea dei soci ed il relativo ordine del giorno;
  7. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte;
  8. ratifica i provvedimenti adottati in via di estrema urgenza dal Presidente;
  9. stabilisce eventuali esenzioni dal pagamento delle quote sociali comunicandone le motivazioni all'assemblea dei soci;
  10. delibera sulle domande di ammissione o su eventuali cause di esclusione;
  11. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
  12. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  13. decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
  14. emana i regolamenti necessari al funzionamento dell'Associazione;
  15. riferisce all'assemblea dei soci sull'attività svolta per mezzo di una relazione annuale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15 - Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
La riunione è valida se sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
I membri del Consiglio Direttivo decadono qualora siano assenti senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive.
Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.

Art. 16 - Organo di controllo
È nominato solo nei casi previsti dalla normativa sul Terzo Settore.
Al verificarsi delle condizioni, l'assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.
I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Nel caso di organo di controllo collegiale, i requisiti di legge devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Qualora l'assemblea assegnasse all'organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
L'organo di controllo:

  1. vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  3. al superamento dei limiti di legge, può esercitare, su decisione dell'assemblea, la revisione legale dei conti;
  4. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  5. attesta che il bilancio sociale, quando previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;
  6. può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 - Organo di revisione dei conti
È nominato solo nei casi previsti dalla normativa sul Terzo Settore.
In caso di nomina, è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'assemblea all'organo di controllo di cui al precedente articolo.

Art. 18 - Risorse
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto della normativa vigente in materia.
L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

Art. 19 - Patrimonio e mezzi finanziari
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20 - Gestione dell'Associazione
L'esercizio dell'Associazione ha inizio il 1° settembre di ogni anno e si chiude il 31 agosto dell'anno successivo.
I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alla normativa sul Terzo Settore.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dalla normativa.
L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi della disciplina vigente.

Art. 21 - Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione decadono tutte le cariche sociali e verrà redatto il bilancio finale: il patrimonio residuo verrà devoluto a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile e della normativa vigente in materia.

Il presente Statuto è stato registrato
il 2 ottobre 2025.